disposizioni per l'universita'

Art. 1. Disposizioni per l'universita'((1.Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle universita' ed inviati per la valutazione di compatibilita' finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 marzo 2005.
2.Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'.))((2-bis.In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato piu' meritevole.))
Entrata in vigore il 1 aprile 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi