Art. 48-bis.(( (Ulteriori disposizioni in materia di
documentazione antimafia). ))((1.Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";
b)all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" e' sostituita dalla seguente: "25.000"))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021

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