Art. 01.(( (Modifiche alle disposizioni generali) ))((1.All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerari ciclopedonali";
b)al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada".
2.All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";
b)al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
"34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita'";
c)al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
"53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.))
Entrata in vigore il 12 agosto 2003

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