parere della commissione di secondo grado
Art. 7. Parere della Commissione di secondo grado
L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, puo' ricorrere alla Commissione di secondo grado.
La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.
Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed e' vincolante per l'Amministrazione.
Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.
In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.
((5))-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161".
L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, puo' ricorrere alla Commissione di secondo grado.
La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.
Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed e' vincolante per l'Amministrazione.
Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.
In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.
((5))-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161".