funzionamento delle commissioni

Art. 4. Funzionamento delle Commissioni

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
((5))-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2017

Sentenze1

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