funzionamento delle commissioni

Art. 4. Funzionamento delle Commissioni

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta ((dei componenti))
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 1 aprile 1995

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-01-19, n. 201500853
    Provvedimento:
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    • apprezzamento delle pellicole·
    • art. 5 della l. n. 161/1962·
    • art. 9 d.P.R. n. 2029/1963·
    • Commissioni di revisione dei film·
    • disparità di trattamento·
    • divieto di visione ai minori·
    • eccesso di potere·
    • motivazione dei pareri delle commissioni·
    • sensibilità dell'età evolutiva·
    • tutela morale dei minori·
    • valutazione della violenza nel cinema
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