funzionamento delle commissioni

Art. 4. Funzionamento delle Commissioni

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta ((dei componenti))
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 1 aprile 1995

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi