(riduzione delle spese fiscali)

Art. 22.(Riduzione delle spese fiscali)1.All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e si considerano produttive di reddito agrario" sono sostituite dalle seguenti: ". Il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 25 per cento,".
Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta. ((7))1-bis.((Limitatamente agli anni 2014 e 2015)), ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute per il predetto periodo d'imposta.
2.Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' sostituito dal seguente: "5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, e' operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU.
2-bis.I decreti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) che al comma 1, terzo periodo del presente decreto-legge, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
Entrata in vigore il 31 dicembre 2014

Sentenze12


  • 2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201901340
    Provvedimento:
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    • annullamento elenco dei Comuni montani·
    • art. 23 Cost.·
    • classificazione dei Comuni montani·
    • decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • esenzione IMU agricola·
    • Fondo di Solidarietà Comunale·
    • Istat·
    • legittimità costituzionale·
    • patto di stabilità interno·
    • principio di irretroattività delle norme·
    • principio di legittimo affidamento·
    • principio di riserva di legge·
    • principio di uguaglianza e ragionevolezza·
    • variazioni compensative

  • 3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201901319
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • classificazione dei Comuni montani·
    • decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4·
    • esenzione IMU per terreni montani·
    • Imposta Municipale Propria (IMU)·
    • legittimità costituzionale delle norme tributarie·
    • principio di irretroattività delle norme tributarie·
    • principio di legittimo affidamento·
    • principio di riserva di legge·
    • principio di uguaglianza e ragionevolezza·
    • retroattività delle norme tributarie·
    • variazioni compensative delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale

  • 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-08-04, n. 201510659
    Provvedimento:
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    • carenza di interesse·
    • decreto interministeriale·
    • decurtazione fondo di solidarietà comunale·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • esenzione IMU terreni agricoli·
    • improcedibilità del ricorso·
    • improcedibilità per sopravvenienza normativa·
    • interesse legittimo·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • normativa IMU·
    • principio di riserva di legge·
    • sindacato giurisdizionale·
    • sostituzione atti regolamentari·
    • sostituzione normativa·
    • trasparenza amministrativa·
    • valutazione altimetrica

  • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-08-04, n. 201510657
    Provvedimento:
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    • altitudine dei comuni·
    • annullamento del decreto ministeriale·
    • carenza di interesse·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • criteri di esenzione IMU·
    • decreto legge n. 16 del 2012·
    • decreto legge n. 4 del 2015·
    • decreto legge n. 66 del 2014·
    • decreto legislativo n. 504 del 1992·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • esenzione IMU per terreni agricoli·
    • fondo di solidarietà comunale·
    • gettito fiscale·
    • improcedibilità del ricorso·
    • principio di riserva di legge·
    • sostituzione dell'ICI con IMU·
    • valutazione delle prove·
    • violazione art. 3 Cost.
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