(procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale)

Art. 8.(Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale)
Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.
Entrata in vigore il 25 settembre 1973

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