disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa

Art. 3. Disposizioni di semplificazione in materia
di redditi di impresa1.All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nel comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo.";
b)nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo".
c)nel comma 9, lettera a), le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8";
d)dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
"11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo";
e)nel comma 12, le parole: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo". ((3))2.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, commi da 8a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonche' ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. ((3))3.Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' inserito il seguente:
"7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".
4.All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la parola: "corrente" e' sostituita dalle seguenti: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,".
5.All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di regolarizzazione di societa' di fatto o irregolari, il comma 68 e' sostituito dal seguente:
"68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74".
-----------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono soppresse, salvo quanto disposto dal predetto articolo 5, comma 1 lettere a) e b).
Entrata in vigore il 24 ottobre 2001
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