requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione
Art. 101. Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione1.Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti:
a)disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
b)disporre di adeguato personale nonche' di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conforme alle disposizioni del presente decreto, ne' condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
c)impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto a norma dell'articolo 104.
2.La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 ((e di cui al comma 2-bis)) deve svolgere la propria attivita' a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessita' derivanti dalle dimensioni dell'attivita' di distribuzione espletata. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.))((2-bis.In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a)abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b)abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c)abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter.Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis). ))3.La responsabilita' di piu' magazzini appartenenti allo stesso titolare puo' essere affidata a una stessa persona, purche' l'attivita' da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2.
a)disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
b)disporre di adeguato personale nonche' di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conforme alle disposizioni del presente decreto, ne' condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
c)impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto a norma dell'articolo 104.
2.La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 ((e di cui al comma 2-bis)) deve svolgere la propria attivita' a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessita' derivanti dalle dimensioni dell'attivita' di distribuzione espletata. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.))((2-bis.In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a)abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b)abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c)abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;
2-ter.Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis). ))3.La responsabilita' di piu' magazzini appartenenti allo stesso titolare puo' essere affidata a una stessa persona, purche' l'attivita' da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2.
Sentenze • 4
1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-11-22, n. 202400823Provvedimento: Pubblicato il 22/11/2024 N. 00823/2024 REG.PROV.COLL. N. 00500/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 500 del 2019, proposto da AR S.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Zizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da …Leggi di più...- autorizzazione distribuzione all'ingrosso medicinali·
- Commissione ATS·
- compensazione spese legali·
- D.Lgs 219/2006·
- eccesso di potere·
- inidoneità locali·
- iter procedimentale·
- parere vincolante·
- requisiti autorizzazione·
- revoca autorizzazione
2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-11-23, n. 202012390Provvedimento: Pubblicato il 23/11/2020 N. 12390/2020 REG.PROV.COLL. N. 00674/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 674 del 2020, proposto da Farmacia Primavera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Contieri, Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC …Leggi di più...- art. 105 d.lgs. 219/2006·
- carenza di istruttoria·
- compensazione spese di lite·
- eccesso di potere·
- ne bis in idem·
- proporzionalità della sanzione·
- revoca autorizzazione distribuzione medicinali·
- risarcimento danno·
- sospensione provvedimento amministrativo·
- violazione obblighi di servizio pubblico
3. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2020-07-10, n. 202000216Provvedimento: Pubblicato il 10/07/2020 N. 00216/2020 REG.PROV.COLL. N. 00010/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10 del 2019, proposto da: Farmacia di Domizio Antonella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Contieri e Francesco Scittarelli, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, …Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- applicazione d.lgs. 219/2006·
- carenza istruttoria·
- difetto di motivazione·
- diritti della difesa·
- eccesso di potere·
- ispezioni e autorizzazioni·
- non proporzionalità della sanzione·
- revoca autorizzazione distribuzione medicinali·
- risarcimento danni·
- sospensione attività commerciale·
- tradimento dei fatti·
- violazione art. 3 legge 241/1990·
- violazione art. 97 Cost.·
- violazione principi di affidamento
4. TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2022-12-15, n. 202202182Provvedimento: Pubblicato il 15/12/2022 N. 05433/2022 REG.RIC. N. 02182/2022 REG.PROV.CAU. N. 05433/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 5433 del 2022, proposto da Nevia Biotech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda …Leggi di più...