Art 2
Art. 2.
Gli interventi e le attivita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, sono realizzati in via temporanea da un commissario governativo, sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che le esercita in conformita' dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Il commissario governativo e' affiancato da un comitato tecnico-amministrativo, da lui presieduto, composto da sette membri, scelti tra esperti in materia giuridica, economica e finanziaria.
Il commissario governativo ed il comitato tecnico-amministrativo sono nominati con le modalita' previste dall'articolo 14 del predetto testo unico, e successive modificazioni.
La Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno prevista dall'articolo 4 del citato testo unico, esprime parere sulla nomina del commissario governativo e di ciascun membro del comitato tecnico-amministrativo di cui ai commi precedenti, secondo le procedure di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 gennaio 1978, numero 14.
Il collegio dei revisori, nominato ai sensi dell'articolo 17 del medesimo testo unico, resta in carica, nella attuale composizione, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e i suoi componenti sono collocati fuori ruolo.
Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza, il commissario governativo si avvale delle strutture e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno.
Ai fini della esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, da parte del commissario governativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' impartire specifiche direttive intese, tra l'altro, ad accelerare i tempi di esecuzione delle opere, il contenimento dei relativi costi, a promuovere la partecipazione di imprese riunite in applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni, nonche' ad assicurare il funzionale passaggio delle opere ai soggetti destinatari ai fini della manutenzione e gestione.
Alla concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali ed agricole il commissario governativo provvede sulla base dell'istruttoria degli istituti di credito ed in conformita' dei criteri e delle modalita' previste dalla legislazione vigente.
Il commissario governativo provvede altresi' all'espletamento di tutte le attribuzioni, previste dalla legislazione vigente, di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno nei confronti degli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico medesimo e della Italtrade, nonche' all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e di altri programmi speciali comunitari, che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
Il commissario governativo al termine dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, presenta il rendiconto al Ministro del tesoro che con proprio decreto dichiara chiusa a tutti gli effetti la liquidazione stessa con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza il commissario governativo si avvale delle disposizioni del piu' volte ricordato testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali nonche' delle disposizioni contenute nella presente legge.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle attribuzioni di competenza del commissario governativo, compresi quelli occorrenti per fornire l'assistenza tecnica e i contributi finanziari, per un periodo non superiore ad un biennio, agli enti destinatari ai quali debbono essere trasferite le opere della gestione commissariale, gravano sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilita' finanziarie.
A valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della citata legge n. 651, e' concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) un contributo finanziario di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per l'anno 1985.
Il commissario governativo, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il finanziamento di iniziative di sua competenza, puo' contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti e' portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del commissario medesimo.
Gli interventi e le attivita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, sono realizzati in via temporanea da un commissario governativo, sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che le esercita in conformita' dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Il commissario governativo e' affiancato da un comitato tecnico-amministrativo, da lui presieduto, composto da sette membri, scelti tra esperti in materia giuridica, economica e finanziaria.
Il commissario governativo ed il comitato tecnico-amministrativo sono nominati con le modalita' previste dall'articolo 14 del predetto testo unico, e successive modificazioni.
La Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno prevista dall'articolo 4 del citato testo unico, esprime parere sulla nomina del commissario governativo e di ciascun membro del comitato tecnico-amministrativo di cui ai commi precedenti, secondo le procedure di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 gennaio 1978, numero 14.
Il collegio dei revisori, nominato ai sensi dell'articolo 17 del medesimo testo unico, resta in carica, nella attuale composizione, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e i suoi componenti sono collocati fuori ruolo.
Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza, il commissario governativo si avvale delle strutture e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno.
Ai fini della esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, da parte del commissario governativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' impartire specifiche direttive intese, tra l'altro, ad accelerare i tempi di esecuzione delle opere, il contenimento dei relativi costi, a promuovere la partecipazione di imprese riunite in applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni, nonche' ad assicurare il funzionale passaggio delle opere ai soggetti destinatari ai fini della manutenzione e gestione.
Alla concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali ed agricole il commissario governativo provvede sulla base dell'istruttoria degli istituti di credito ed in conformita' dei criteri e delle modalita' previste dalla legislazione vigente.
Il commissario governativo provvede altresi' all'espletamento di tutte le attribuzioni, previste dalla legislazione vigente, di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno nei confronti degli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico medesimo e della Italtrade, nonche' all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e di altri programmi speciali comunitari, che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
Il commissario governativo al termine dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, presenta il rendiconto al Ministro del tesoro che con proprio decreto dichiara chiusa a tutti gli effetti la liquidazione stessa con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza il commissario governativo si avvale delle disposizioni del piu' volte ricordato testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali nonche' delle disposizioni contenute nella presente legge.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle attribuzioni di competenza del commissario governativo, compresi quelli occorrenti per fornire l'assistenza tecnica e i contributi finanziari, per un periodo non superiore ad un biennio, agli enti destinatari ai quali debbono essere trasferite le opere della gestione commissariale, gravano sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilita' finanziarie.
A valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della citata legge n. 651, e' concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) un contributo finanziario di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per l'anno 1985.
Il commissario governativo, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il finanziamento di iniziative di sua competenza, puo' contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti e' portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del commissario medesimo.