Art 2
Art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per l'Africa italiana, per l'industria e commercio e per gli affari esteri e previo parere del Consiglio di Stato, verra' provveduto all'approvazione del nuovo statuto dell'Ente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per l'Africa italiana, per l'industria e commercio e per gli affari esteri e previo parere del Consiglio di Stato, verra' provveduto all'approvazione del nuovo statuto dell'Ente.