Testo unico-art. 58


Art. 58.

(Art. 121 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procedera' in conformita' di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresi' le opera eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.
((6)) --------------AGGIORNAMENTO(6)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".
Entrata in vigore il 25 maggio 1989
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