Testo unico-art. 18
Art. 18.
(Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409).
Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonche' le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.
Sentenze • 1
1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-06-17, n. 202401826Provvedimento:Leggi di più...- art. 13 Legge Regionale Lombardia n. 6/2015·
- art. 18 del RD 31/8/1907 n.690·
- art. 3 Legge n. 241/1990·
- art. 3 Legge n. 65/1986·
- art. 5 Legge n. 65/1986·
- difetto di istruttoria·
- distacco temporaneo da funzioni operative·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di efficacia e economicità·
- principio di legalità·
- revoca qualifica di agente di pubblica sicurezza·
- sanzioni amministrative