Testo unico-art. 18


Art. 18.

(Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonche' le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.

Entrata in vigore il 2 novembre 1907

Sentenze1


  • 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-06-17, n. 202401826
    Provvedimento:
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    • art. 13 Legge Regionale Lombardia n. 6/2015·
    • art. 18 del RD 31/8/1907 n.690·
    • art. 3 Legge n. 241/1990·
    • art. 3 Legge n. 65/1986·
    • art. 5 Legge n. 65/1986·
    • difetto di istruttoria·
    • distacco temporaneo da funzioni operative·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • principio di efficacia e economicità·
    • principio di legalità·
    • revoca qualifica di agente di pubblica sicurezza·
    • sanzioni amministrative
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