udienza di comparizione

Art. 29. Udienza di comparizione1.Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel
caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.
2.Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che
intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti
tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 del
codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con
l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
3.Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la
citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.
4.Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela,
promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice puo' rinviare
l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra,
puo' avvalersi anche dell'attivita' ((dei Centri per la giustizia
riparativa presenti sul territorio)). In ogni caso, le
dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attivita' di
conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
5.In caso di conciliazione e' redatto processo verbale
attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al
ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
6.Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
l'imputato puo' presentare domanda di oblazione.
7.Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se puo' procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le
prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma
dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti
possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della
documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva, nonche' della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21.
8.Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice
autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o
consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla
legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.
Entrata in vigore il 17 ottobre 2022
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