ricorso immediato al giudice

Art. 21. Ricorso immediato al giudice1.Per i reati procedibili a querela e' ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato e' attribuito su ricorso della persona offesa.
2.Il ricorso deve contenere:
a)l'indicazione del giudice;
b)le generalita' del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;
c)l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
d)l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identita';
e)le generalita' della persona citata a giudizio;
f)la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
g)i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
h)l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonche' delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
i)la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3.Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa e' autenticata dal difensore.
4.Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso e' sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 338 del codice di procedura penale.
5.La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.
Note all'art. 21:
- Si trascrive il testo degli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale:
"Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermita' di mente, il diritto di querela, e' esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresi', in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volonta', espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato".
"Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale). - Se la persona offesa e' minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'e' chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela e' esercitato da un curatore speciale".
- Si trascrive il testo dell'art. 338 del codice di procedura penale:
"Art. 338 (Curatore speciale per la querela). - 1. Nel caso previsto dall'art. 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui e' notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina puo' essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facolta' di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.
5. Se la necessita' della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede".
Entrata in vigore il 3 aprile 2001
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