sanzioni
Art. 52. Sanzioni1.Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.
2.Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono cosi' modificate:
a)quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
b)quando il reato e' punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da venti giorni a sei mesi;
c)quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da un mese a sei mesi.
3.Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilita', salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.
4.La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato e' punito con la sola pena pecuniaria nonche' nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a)del comma 2.
2.Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono cosi' modificate:
a)quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
b)quando il reato e' punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da venti giorni a sei mesi;
c)quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' da un mese a sei mesi.
3.Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilita', salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.
4.La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato e' punito con la sola pena pecuniaria nonche' nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a)del comma 2.
3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-11-29, n. 202317903Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis Legge 241/1990·
- art. 582 c.p.·
- art. 9 Legge 91/1992·
- carenza istruttoria·
- concessione della cittadinanza italiana·
- difetto di motivazione·
- discrezionalità amministrativa·
- giurisprudenza in materia di cittadinanza·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- onere della prova·
- sindacato sull'atto amministrativo·
- valutazione dell'integrazione sociale