TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-11-29, n. 202317903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-11-29, n. 202317903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317903
Data del deposito : 29 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2023

N. 17903/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11912/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11912 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Vicini e dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno -OMISSIS- emesso il 22 maggio 2018 e notificato il 27 giugno 2018, col quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 13 ottobre 2015.

II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto con DM del 22 maggio 2018 la domanda dell’interessato, a carico del quale è emersa una notizia di reato del -OMISSIS- della Stazione CC di Brescia, per il reato di cui all’art. 582 c.p. ( lesioni personali ).

III. – Parte ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento in quanto asseritamente affetto da Violazione di legge ed eccesso di potere per mancanza della motivazione e carenza istruttoria .

A sostegno della propria posizione fa leva sulla specificità del fatto concreto, tenue e risalente, rimasto privo di conseguenze sul piano penale, nonché sul livello di integrazione raggiunto.

IV. – Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato la documentazione inerente al procedimento unitamente ad una relazione difensiva, in cui, contestando nel merito le censure ex adverso svolte, conclude per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.

V. - All’udienza pubblica del 26 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.

Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).

L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.

La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di

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