(operativita' transfrontaliera)
Art. 114-decies.(Operativita' transfrontaliera)1.Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2.Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di ((origine)).
((3.Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.))4.Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di ((origine)).
4-bis.Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies. ((78))5.Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6.Il presente articolo si applica anche nel caso di operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.
---------------AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera d)) che al comma 4-bis, del presente articolo, il riferimento al comma 1 e' sostituito da quello al comma 2.
2.Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di ((origine)).
((3.Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.))4.Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di ((origine)).
4-bis.Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies. ((78))5.Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6.Il presente articolo si applica anche nel caso di operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.
---------------AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera d)) che al comma 4-bis, del presente articolo, il riferimento al comma 1 e' sostituito da quello al comma 2.
Sentenze • 1
1. Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2021, n. 02509Provvedimento: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HA IA (C.U.I. 03BOIXT) nato il [...] avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Id13:32) il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY ,gt.te ha concluso chiedendo C 6.X.3132.- L. C udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 19 marzo 2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 15 maggio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di IA ZH in ordine al reato di esercizio di attività di …Leggi di più...