amministrazione straordinaria

Art. 98. Amministrazione straordinaria1.Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo ((italiana)) di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
2.L'amministrazione straordinaria della capogruppo ((italiana)), oltre che nei casi previsti dall'art. 70, puo' essere disposta quando:
a)risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4;
b)una delle societa' del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali ((o da altro Stato dell'Unione europea)), nonche' quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3.L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui e' disposta non preveda un termine piu' breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga puo' riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle societa' appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (65)
4.I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle societa' del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5.I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle societa' appartenenti al gruppo.
6.I commissari possono richiedere alle societa' del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7.Al fine di agevolare il superamento di difficolta' finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.
8.La Banca d'Italia puo' disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicita', dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 2.
((8-bis.Il presente articolo si applica anche alle societa' indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle societa' da esse controllate e alle altre societa' soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.))-------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le proroghe di cui al comma 3 del presente articolo "nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dalla Banca d'Italia".
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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