agenti in attivita' finanziaria
Art. 128-quater. Agenti in attivita' finanziaria1.E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche' attivita' connesse o strumentali.
2.L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
4.Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5.Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
6.Gli agenti ((in attivita' finanziaria)) che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. ((75))((7.La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.))((75))((7-bis.Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto e' tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni))((75))8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. (37) (38)
---------------AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (75)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2.L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
4.Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita' su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5.Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
6.Gli agenti ((in attivita' finanziaria)) che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4. ((75))((7.La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.))((75))((7-bis.Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto e' tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni))((75))8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. (37) (38)
---------------AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (75)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-08, n. 202400375Provvedimento: Pubblicato il 08/01/2024 N. 00375/2024 REG.PROV.COLL. N. 05543/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5543 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento 14; contro Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale …Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 15 d.lgs. n. 141 del 2010·
- cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria·
- carenza di interesse·
- condanna per reati contro la pubblica amministrazione·
- difetto di istruttoria·
- inammissibilità del ricorso·
- liquidazione volontaria della società·
- proporzionalità della sanzione·
- requisiti di onorabilità·
- sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività·
- tutela dei dati personali·
- violazione art. 128-duodecies d.lgs. n. 385 del 1993·
- violazione regolamento interno OAM
2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-04-05, n. 202406664Provvedimento: Pubblicato il 05/04/2024 N. 06664/2024 REG.PROV.COLL. N. 14470/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14470 del 2023, proposto da Callfin Agente in Attività Finanziaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Squillaci, Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Organismo per la Gestione dell'Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale …Leggi di più...- annullamento del provvedimento sanzionatorio·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto di difesa·
- giurisdizione amministrativa·
- mancata consegna della documentazione·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di non sindacabilità del merito amministrativo·
- principio di proporzionalità·
- procedimento sanzionatorio·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione amministrativa·
- sospensione dell'attività·
- violazione del vincolo di mono-mandato
3. Trib. Verbania, sentenza 19/04/2024, n. 89Provvedimento: N. 163/2023 R.G. Lav. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 163/2023 R.G. Lav. promossa da: TI IO, (c.f. [...]) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Busto Arsizio, Via Castelfidardo n. 1 bis, giusta procura in atti PARTE RICORRENTE C O N T R O ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande …Leggi di più...
4. Trib. Milano, sentenza 27/11/2024, n. 10261Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE La giudice Laura Massari, ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7481/2024 promossa da: MA OS (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA e , elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA ricorrente contro COMPASS BANCA S.P.A. (C.F. 00864530159), con il patrocinio dell'avv. LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO ([...]) via San Martino n. 19 20100 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO N. 19 20122 MILANO presso il …Leggi di più...
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