Art. 6.((Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU))1.Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2.Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e dei comitati che compongono il SEVIF ((e il MRU)), della BCE e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.
3.La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attivita' che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
3-bis.Le autorita' creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.
4.Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
2.Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e dei comitati che compongono il SEVIF ((e il MRU)), della BCE e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.
3.La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attivita' che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
3-bis.Le autorita' creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.
4.Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-11, n. 202402316Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione straordinaria ex art. 56 D.lgs. n. 58/1998·
- art. 6bis TUF·
- art. 6ter TUF·
- assetto di governance societario·
- conclusione delle indagini ispettive·
- eccesso di potere·
- errore di fatto·
- garanzia del diritto di difesa·
- legittimità del provvedimento di vigilanza·
- mancata verbalizzazione delle interlocuzioni·
- onere della prova·
- poteri ispettivi della Consob·
- principio di buona fede·
- principio di imparzialità dell'attività ispettiva·
- proporzionalità della sanzione·
- revocazione della sentenza·
- sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione·
- valutazione delle interlocuzioni ispettive
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-16, n. 202203798Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai documenti amministrativi·
- amministrazione straordinaria·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 241/1990·
- art. 24 Cost.·
- Banca d'Italia·
- bilanciamento degli interessi·
- carenza di motivazione·
- diritto di difesa·
- giudizio di accesso·
- interesse giuridicamente qualificato·
- nesso di strumentalità·
- onere della prova·
- procedimento sanzionatorio·
- sospensione dell'esecuzione della sentenza