sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

Art. 97. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria1.Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza ((, determinandone il relativo compenso a carico della societa')). ((65))2.Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'art. 81, comma 2.
3.La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
(2)

-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 97, della "Sezione V - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA". -------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale".
Entrata in vigore il 16 novembre 2015

Sentenze2

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