disposizioni procedurali
Art. 128-duodecies. Disposizioni procedurali1.Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:
a)il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato. (75)
b)la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno; (75)
c)la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma2.
1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849. (75)
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a)la gravita' e la durata della violazione;
b)il grado di responsabilita';
c)la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d)l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
e)i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f)il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;
g)le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h)le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
i)le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi. (75)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
3.E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:
a)perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';
b)inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
c)cessazione dell'attivita'.
3-bis.Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis ((...)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorita' di vigilanza di settore. (70)
4.L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5.In caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia.
6.l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma 3-bis. (37) (38) (70)
---------------AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo". ---------------AGGIORNAMENTO (75)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
a)il richiamo scritto;
a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato. (75)
b)la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno; (75)
c)la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma2.
1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849. (75)
1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:
a)la gravita' e la durata della violazione;
b)il grado di responsabilita';
c)la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d)l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
e)i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f)il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;
g)le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
h)le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
i)le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi. (75)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
3.E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:
a)perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';
b)inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
c)cessazione dell'attivita'.
3-bis.Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis ((...)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorita' di vigilanza di settore. (70)
4.L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
5.In caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia.
6.l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma 3-bis. (37) (38) (70)
---------------AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo". ---------------AGGIORNAMENTO (75)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/03/2020, n. 6075Provvedimento: RG n 19191/2018 N° 6075-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO - Primo Presidente f.f. - ANGELO SPIRITO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI - Presidente di Sezione - ANTONIO MANNA Ud. 28/01/2020 - - Rel. Consigliere - ENRICA D'ANTONIO PU R.G. N. 19191/2018 MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - Grou 6075 Rep. - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - C.M. - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO ALBERTO GIUSTI -Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA Consigliere - ENZO VINCENTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19191-2018 proposto da: DI RA RO, …Leggi di più...
2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-04-05, n. 202406664Provvedimento: Pubblicato il 05/04/2024 N. 06664/2024 REG.PROV.COLL. N. 14470/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14470 del 2023, proposto da Callfin Agente in Attività Finanziaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Squillaci, Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Organismo per la Gestione dell'Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale …Leggi di più...- annullamento del provvedimento sanzionatorio·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto di difesa·
- giurisdizione amministrativa·
- mancata consegna della documentazione·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di non sindacabilità del merito amministrativo·
- principio di proporzionalità·
- procedimento sanzionatorio·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione amministrativa·
- sospensione dell'attività·
- violazione del vincolo di mono-mandato
3. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-08, n. 202400375Provvedimento: Pubblicato il 08/01/2024 N. 00375/2024 REG.PROV.COLL. N. 05543/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5543 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento 14; contro Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale …Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 15 d.lgs. n. 141 del 2010·
- cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria·
- carenza di interesse·
- condanna per reati contro la pubblica amministrazione·
- difetto di istruttoria·
- inammissibilità del ricorso·
- liquidazione volontaria della società·
- proporzionalità della sanzione·
- requisiti di onorabilità·
- sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività·
- tutela dei dati personali·
- violazione art. 128-duodecies d.lgs. n. 385 del 1993·
- violazione regolamento interno OAM
4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-11-27, n. 202317653Provvedimento: Pubblicato il 27/11/2023 N. 17653/2023 REG.PROV.COLL. N. 09622/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9622 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per …Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 128-duodecies TUB·
- art. 15 D.Lgs. 141/2010·
- art. 166 c.p.·
- cancellazione dall'elenco degli Agenti in attività finanziaria·
- giurisdizione amministrativa·
- misure di prevenzione·
- requisito di onorabilità·
- riabilitazione·
- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti·
- sospensione condizionale della pena·
- sospensione provvedimento amministrativo·
- spese di lite
5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-04-05, n. 202406670Provvedimento: Pubblicato il 05/04/2024 N. 06670/2024 REG.PROV.COLL. N. 14472/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14472 del 2023, proposto da Meglioquesto Fin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Squillaci, Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Organismo per la Gestione dell'Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...- annullamento del provvedimento sanzionatorio·
- art. 128-duodecies D.Lgs. 385/1993·
- art. 133 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto di difesa·
- giurisdizione amministrativa·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di adeguatezza·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- procedimento sanzionatorio·
- proporzionalità della sanzione·
- rinnovazione del procedimento·
- sanzione amministrativa