Art. 75-bis.(( (Commissari in temporaneo affiancamento). ))((1.La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, puo' nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.
2.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.))
2.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.))