elenco generale

Art. 106. Elenco generale1.L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di
assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2.Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono
svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3.L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle
seguenti condizioni:
a)forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per
azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b)oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c)capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il
capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni;
d)possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli
esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.4.Il (( Ministro dell'economia e delle finanze )), sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC:
a)specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1,
nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b)per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di
attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5.L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da'
comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6.Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'.
7.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2004
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