(partecipanti al capitale)
Art. 25.(Partecipanti al capitale)1.I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a)i requisiti di onorabilita';
b)i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c)i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3.. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
(64)
------------AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a)i requisiti di onorabilita';
b)i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c)i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3.. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
(64)
------------AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-04, n. 202203480Provvedimento:Leggi di più...- art. 106 TUB·
- art. 107 TUB·
- circolare 288/2015·
- compensazione delle spese·
- correttezza dei soci·
- diniego di autorizzazione all'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB·
- giudicato amministrativo·
- ottemperanza delle sentenze·
- principio di proporzionalità·
- programma di attività·
- requisiti di sana e prudente gestione·
- sviamento di potere·
- valutazione patrimoniale·
- valutazione prudenziale di Banca d'Italia·
- violazione art. 10 ter l. 241/1990
5. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-14, n. 202112931Provvedimento:Leggi di più...- Adeguatezza patrimonio·
- Art. 10 bis l. 241/1990·
- Assetto proprietario·
- Circolare Banca d'Italia 288/2015·
- Diniego autorizzazione iscrizione albo intermediari finanziari·
- Eccesso di potere·
- Fondi propri·
- Giudicato·
- Governance aziendale·
- Onorabilità soci·
- Principio di buon andamento·
- Programma attività·
- Requisiti art. 106 TUB·
- Riesame procedimento amministrativo·
- Sana e prudente gestione·
- Violazione art. 97 Cost.