Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di finanziamenti

Art. 112.Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di finanziamenti1.I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.
1-bis.I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.
2.L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa' consortile a responsabilita' limitata.
4.I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5.I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a)prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b)gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c)stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6.I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
7.I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che: ((59))a)non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b)il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c)l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
d)i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8.Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

-------------AGGIORNAMENTO (59)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 176) che "Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' prorogato al 31 dicembre 2016".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2013
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