Art 74

Art. 74.
(Sospensione dei pagamenti).

1.((Se ricorrono)) circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti ((dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.)) Il provvedimento e' assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalita', per altri due mesi.
2.Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti.
Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3.La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
Entrata in vigore il 16 novembre 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi