provvedimento

Art. 70. Provvedimento1.La Banca d'Italia puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2.Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.
3.Il provvedimento e' comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73.
4.Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5.L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu' breve.
La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di sino ad un anno, anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (65)
6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181.
7.Alle banche non si applica ((...)) l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato. ((96))((104))-------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le proroghe di cui al comma 5 del presente articolo "nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dalla Banca d'Italia". ---------------AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 7 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. ---------------AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 7 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Entrata in vigore il 24 agosto 2021

Sentenze88


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-11, n. 202402316
    Provvedimento:
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    • amministrazione straordinaria ex art. 56 D.lgs. n. 58/1998·
    • art. 6bis TUF·
    • art. 6ter TUF·
    • assetto di governance societario·
    • conclusione delle indagini ispettive·
    • eccesso di potere·
    • errore di fatto·
    • garanzia del diritto di difesa·
    • legittimità del provvedimento di vigilanza·
    • mancata verbalizzazione delle interlocuzioni·
    • onere della prova·
    • poteri ispettivi della Consob·
    • principio di buona fede·
    • principio di imparzialità dell'attività ispettiva·
    • proporzionalità della sanzione·
    • revocazione della sentenza·
    • sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione·
    • valutazione delle interlocuzioni ispettive

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-11, n. 202300407
    Provvedimento:
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    • amministrazione straordinaria·
    • art. 105 TUB·
    • art. 106 TUB·
    • art. 2359 c.c.·
    • art. 59 TUB·
    • art. 61, 64 e 105 d.lgs. n. 385 del 1993·
    • art. 70 TUB·
    • art. 7 L. 241 del 1990·
    • art. 7 TUB·
    • art. 87 c.p.a.·
    • art. 98 TUB·
    • aumento di capitale·
    • Banca d'Italia·
    • commissari straordinari·
    • contraddittorio procedimentale·
    • controllo di fatto·
    • eccesso di potere·
    • L. 241 del 1990·
    • patti parasociali·
    • perdite patrimoniali·
    • principio di irretroattività·
    • requisiti patrimoniali minimi·
    • risarcimento danni·
    • scioglimento organi amministrazione e controllo·
    • stabilizzazione degli effetti del decreto·
    • Total Capital Ratio·
    • tutela dei risparmiatori·
    • vigilanza bancaria

  • 4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-09-16, n. 202416385
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • amministrazione straordinaria·
    • art. 70 d.lgs. 385/1993·
    • carenza di potere·
    • commissariamento bancario·
    • diritti di difesa·
    • domanda cautelare·
    • eccesso di potere·
    • legittimità costituzionale·
    • misure di intervento precoce·
    • motivi aggiunti·
    • plusvalenza infragruppo·
    • principio di separazione tra funzione istruttoria e decisoria·
    • proporzionalità·
    • ricognizione perimetro gruppo bancario·
    • sana e prudente gestione·
    • scioglimento organi amministrativi e controllo·
    • sospensione attività ispettiva·
    • tutela del risparmio·
    • violazione art. 1 l. 241/1990·
    • violazione art. 24 l. 262/2005·
    • violazione art. 61 ss. d.lgs. 385/1993·
    • violazione diritti partecipativi
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