provvedimento

Art. 70. Provvedimento1.La Banca d'Italia puo' disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2.Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.
3.Il provvedimento e' comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73.
4.Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5.L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu' breve.
La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di sino ad un anno, anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (65)
6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181.
7.Alle banche non si applica ((...)) l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato. ((96))((104))-------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le proroghe di cui al comma 5 del presente articolo "nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dalla Banca d'Italia". ---------------AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 7 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. ---------------AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 7 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Entrata in vigore il 24 agosto 2021
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