vigilanza regolamentare

Art. 67. Vigilanza regolamentare((1.Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove cio' sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla societa' di partecipazione finanziaria capogruppo e alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a)l'adeguatezza patrimoniale;
b)il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c)le partecipazioni detenibili;
d)il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e)l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma.))((97))2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
2-bis.Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a)le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b)sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato ((dell'Unione europea)), la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. ((97))2-ter.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
3.Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle (( lettere b), c), i-bis) e i-ter) )) del comma 1 dell'articolo 65. ((97))3-bis.La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.
3-ter.Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter.
----------------AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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