albo

Art. 64. Albo1.Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2.La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3.La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo. ((Nei casi in cui la capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o una societa' di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis.))((97))4.Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5.La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
----------------AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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