albo

Art. 64. Albo1.Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2.La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3.La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo.
4.Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5.La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Entrata in vigore il 30 settembre 1993
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