decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
Art. 120. Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi01.Il titolare del conto corrente ha la disponibilita' economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a)dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento;
b)per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.
1-bis.Il CICR puo' stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2.Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
((a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo)).
3.Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi previste dagli articoli da 19a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(38)
------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente." ------------AGGIORNAMENTO (13)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza con sentenza 9 - 17 ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. -------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a)dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento;
b)per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.
1-bis.Il CICR puo' stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2.Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
((a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo)).
3.Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilita' di fondi previste dagli articoli da 19a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(38)
------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente." ------------AGGIORNAMENTO (13)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza con sentenza 9 - 17 ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. -------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202302184Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo bancario·
- art. 24 e 25 del Codice del Consumo·
- autorizzazione all'addebito degli interessi debitori·
- disparità di trattamento·
- indebito condizionamento·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- tutela dei consumatori
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402628Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo·
- art. 10 l. n. 241 del 1990·
- art. 11 l. n. 689 del 1981·
- art. 120 Testo Unico Bancario·
- art. 14 l. n. 689 del 1981·
- art. 20 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 25 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 27 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 3 l. n. 241 del 1990·
- art. 97 Cost.·
- autorizzazione all'addebito degli interessi·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
- comunicazioni commerciali·
- diligenza professionale·
- eccesso di potere·
- parere di Banca d'Italia·
- pratiche aggressive·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di correlazione tra fatto contestato e sanzione irrogata·
- principio di proporzionalità·
- procedimento amministrativo·
- regolamentazione del conto corrente bancario·
- sanzione amministrativa·
- trasparenza delle comunicazioni bancarie·
- tutela del consumatore·
- valutazione della quantificazione della sanzione·
- violazione della legge sulla concorrenza e del mercato
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402625Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo bancario·
- art. 24 e 25 Codice del Consumo·
- art. 51 c.p.·
- autorizzazione all'addebito degli interessi debitori·
- diligenza professionale·
- diritto alla scelta del consumatore·
- indebito condizionamento·
- libertà negoziale del consumatore·
- modalità comunicative delle banche·
- parità di trattamento·
- pratiche commerciali aggressive·
- pratiche commerciali scorrette·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione amministrativa·
- scriminante putativa·
- trasparenza bancaria·
- tutela dei consumatori·
- tutela della concorrenza·
- uso di pop-up e banner·
- valutazione della gravità della condotta·
- violazione del principio di proporzionalità
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300061Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo·
- autorizzazione all'addebito degli interessi·
- Codice del Consumo·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato·
- diritto alla scelta del consumatore·
- eccesso di potere·
- parere della Banca d'Italia·
- pratiche commerciali scorrette·
- quantificazione delle sanzioni·
- regolamentazione bancaria·
- sanzione pecuniaria·
- trasparenza delle informazioni·
- tutela del consumatore·
- violazione del principio di proporzionalità