vigilanza ispettiva

Art. 54. Vigilanza ispettiva1.La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
2.La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.
3.Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.
4.A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5.La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.
Entrata in vigore il 30 settembre 1993
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