Art 15
Art. 15.1.A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a)i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b)l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;
c)le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori ovvero e' provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.2.La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3.La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.
a)i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b)l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;
c)le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori ovvero e' provata l'irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.2.La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento.
3.La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.