Art 2

Art. 2.

Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica (( . . . ))e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate.
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi.
Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.
Entrata in vigore il 9 agosto 1988
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