Art 1
Art. 1.((1.I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:
1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica))((6))-------------AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, .n 357) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere".-------------AGGIORNAMENTO (6) La L. 3 agosto 1988, n. 327 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato."
1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica))((6))-------------AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, .n 357) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere".-------------AGGIORNAMENTO (6) La L. 3 agosto 1988, n. 327 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato."