Art 1

Art. 1.((1.I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:
1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica))((6))-------------AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, .n 357) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere".-------------AGGIORNAMENTO (6) La L. 3 agosto 1988, n. 327 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato."

Entrata in vigore il 9 agosto 1988
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