Art 5

Art. 5.((Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell'assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge.
E' a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima dalla commissione di cui all'articolo 8.
Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.))----------------AGGIORNAMENTO (2a) La L. 3 aprile 1961, n. 284 come modificata dalla L. 15 dicembre 1965, n. 1424 ha disposto (con l'art. 3) che "L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' interpretato nel seguente modo: "L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".
Entrata in vigore il 12 gennaio 1981
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