(riconoscimento del servizio militare)

Art. 20.(Riconoscimento del servizio militare)1.Il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1987
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