Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.

Art. 3.Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.1.Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. ((3))2.Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalita' di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalita' di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonche' i criteri per l'interoperabilita' dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
3.Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
4.Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;
b)migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN;
c)favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle piu' avanzate metodologie statistiche e delle piu' moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d)semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;
e)migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;
f)adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalita' statistiche, nonche' di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici. ((3))5.Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12. (Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica) - 1. E' istituita la Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica avente il compito di:
a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla qualita' dell'informazione statistica, nonche' sulla sua conformita' con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta;
c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.
2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. La Commissione e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
4. La Commissione e' composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.
6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.
7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».

-------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto:
- (con l'art. 13, comma 2-bis) che "I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri";
- (con l'art. 13, comma 2-ter) che "I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati".
Entrata in vigore il 20 agosto 2013

Sentenze12


  • 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-01-11, n. 202400574
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • accesso agli atti amministrativi·
    • aggiornamento anagrafica comunale·
    • art. 10 d.lgs. n. 322 del 1989·
    • art. 1 comma 233 legge n. 205 del 2017·
    • art. 22 e ss. l. n. 241 del 1990·
    • art. 46 d.p.r. n. 223 del 1989·
    • censimento permanente della popolazione·
    • diritti degli enti locali·
    • diritto all'informazione·
    • diritto statistico·
    • normativa sul segreto statistico·
    • principio di proporzionalità nell'accesso ai dati·
    • silenzio-rigetto·
    • trasparenza amministrativa·
    • tutela dei dati personali

  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-14, n. 202310807
    Provvedimento:
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    • appalti pubblici·
    • art. 267 TFUE·
    • concessione di servizi di trasporto pubblico·
    • concorrenza nel settore del trasporto pubblico·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • corrispettivo chilometrico·
    • criteri di aggiudicazione·
    • disciplinare di gara·
    • disparità di trattamento·
    • disparità di trattamento tra lotti di gara·
    • economie di scala·
    • giustificazione delle tariffe e dei corrispettivi·
    • indennità di subentro·
    • indice di inflazione·
    • omessa pronuncia del TAR·
    • procedura di gara·
    • proporzionalità e adeguatezza dei requisiti di partecipazione·
    • regolamento 1370/2007/CE·
    • requisiti di partecipazione·
    • requisiti economici e finanziari·
    • requisiti tecnico-professionali·
    • riequilibrio economico·
    • rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE·
    • subappalto·
    • tariffe e corrispettivi·
    • tutela delle PMI·
    • valutazione delle offerte·
    • violazione art. 111 Cost.·
    • violazione art. 112 c.p.c.·
    • violazione art. 132 c.p.c.·
    • violazione art. 3 c.p.a.

  • 3. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202302334
    Provvedimento:
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    • affidamento in concessione·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • difetto di motivazione·
    • diritti di difesa·
    • diritto ambientale·
    • eccesso di potere·
    • FORSU·
    • in house providing·
    • normativa sui rifiuti·
    • privativa comunale·
    • procedura di gara·
    • recupero rifiuti organici·
    • servizi pubblici locali di rilevanza economica·
    • violazione art. 10 D.Lgs. 201/22·
    • violazione art. 198 D.Lgs. 152/06

  • 4. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202302331
    Provvedimento:
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    • affidamento in house providing·
    • art. 10 d.lgs. 201/22·
    • art. 192 d.lgs. 50/2016·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • concorso tra privati e gestione pubblica·
    • frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • privativa comunale·
    • procedura di gara per servizi pubblici·
    • recupero dei rifiuti urbani·
    • servizi di interesse economico generale di livello locale

  • 5. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202302332
    Provvedimento:
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    • affidamento diretto·
    • art. 10 d.lgs. 201/22·
    • art. 198 d.lgs. 152/06·
    • competizione nel settore dei rifiuti·
    • in house providing·
    • istituzione di servizi pubblici locali·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • privativa comunale·
    • recupero dei rifiuti urbani·
    • servizi di interesse economico generale
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