sistema di controllo

Art. 3. Sistema di controllo1.Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera n), del regolamento, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorita' competenti in materia di controlli sanitari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008.
2.Il Ministero delega i compiti di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, ad uno o piu' organismi di controllo, che, a tal fine, presentano istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
3.Il Ministero e' l'autorita' responsabile dell'autorizzazione degli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, del regolamento. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4.Il Ministero, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorita' responsabili della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, del regolamento. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la vigilanza in coordinamento fra loro.
5.Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 3 e 4 mediante il Dipartimento.
6.La vigilanza sugli organismi di controllo e' esercitata secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 889/2008 ed e' volta alla verifica del mantenimento dei requisiti degli organismi di controllo, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure di controllo, dell'imparzialita' e del comportamento non discriminatorio per l'accesso degli operatori nel sistema e alla corretta applicazione delle disposizioni impartite al momento dell'autorizzazione secondo la procedura di controllo standard.
7.Restano ferme le competenze del Ministero, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vigilanza e controllo e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8.Per garantire la razionalizzazione e l'efficacia dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo, i soggetti istituzionalmente competenti ai sensi del presente articolo assicurano il coordinamento e la cooperazione dell'attivita' medesima, mediante la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa che prevedano procedure di condivisione delle informazioni, mediante l'utilizzo delle banche dati a disposizione del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario:
«Art. 2 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, citato nelle note alle premesse:
«Art. 13 (Certificato di ispezione). - 1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di una partita di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell'ambito del regime di cui all'art. 33 del medesimo regolamento, e' subordinata:
a) alla presentazione dell'originale del certificato di ispezione all'autorita' competente dello Stato membro interessato;
b) alla verifica della partita e alla vidimazione del certificato di ispezione da parte dell'autorita' competente dello Stato membro interessato; nonche'
c) all'indicazione del numero del certificato di ispezione nella dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di cui all'art. 158, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La verifica della partita e la vidimazione del certificato di ispezione sono effettuate dall'autorita' competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui la partita e' immessa in libera pratica nell'Unione.
Gli Stati membri designano i punti di entrata nel loro territorio e comunicano alla Commissione i punti di entrata designati.
2. Il certificato di ispezione e' rilasciato dall'autorita' o dall'organismo di controllo pertinente, vidimato dall'autorita' competente dello Stato membro interessato e compilato dal primo destinatario secondo il modello e le note figuranti nell'allegato V e utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione.
L'originale del certificato di ispezione e' un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES o, in alternativa, un certificato di ispezione firmato in TRACES con una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalita' attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui all'allegato della decisione 2004/563/CE della Commissione, Euratom.
Se il certificato di ispezione originale e' un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in TRACES, le autorita' di controllo, gli organismi di controllo, le autorita' competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di ispezione che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in TRACES.
3. Per essere accettato ai fini della vidimazione, il certificato di ispezione deve essere stato rilasciato dall'autorita' o dall'organismo di controllo del produttore o trasformatore del prodotto in questione o, nel caso in cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione sia diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, dall'autorita' o dall'organismo di controllo dell'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione secondo la definizione di cui all'art. 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007.
Tale autorita' o organismo di controllo e':
a) un'autorita' o un organismo di controllo di cui all'allegato III del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o, se del caso, in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione; o
b) un'autorita' o un organismo di controllo di cui all'allegato IV del presente regolamento per i prodotti in questione e per il paese terzo di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione.
4. L'autorita' o l'organismo di controllo che emette il certificato di ispezione puo' rilasciare tale certificato e firmare la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione per il prodotto interessato, i documenti di trasporto e i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della partita.
Tuttavia, per i prodotti trasformati, se l'autorita' o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione e' un'autorita' o un organismo di controllo di cui all'allegato III, tale autorita' o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tale prodotto sono stati controllati e certificati da un'autorita' o da un organismo di controllo riconosciuti dal paese terzo interessato che figura nello stesso allegato o, nel caso in cui l'autorita' o l'organismo di controllo sia un'autorita' o un organismo di controllo di cui all'allegato IV, tale autorita' o organismo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver verificato che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati controllati e certificati da un'autorita' o da un organismo di controllo di cui all'allegato III o IV oppure sono stati prodotti e certificati nell'Unione in conformita' del regolamento (CE) n. 834/2007.
Se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione e' diverso dal produttore o trasformatore del prodotto, l'autorita' o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione e che figura nell'allegato IV rilascia il suddetto certificato e firma la dichiarazione contenuta nella casella 18 del certificato solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti, compresi i documenti di trasporto e i documenti commerciali, dopo aver verificato che la produzione o la trasformazione del prodotto in questione e' stata controllata e certificata da un organismo o un'autorita' di controllo riconosciuti per i prodotti interessati e il paese interessato a norma dell'art. 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dopo aver condotto, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, un controllo fisico della partita.
Su richiesta della Commissione o dell'autorita' competente di uno Stato membro, l'autorita' o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione in conformita' al secondo e terzo comma mette a disposizione quanto prima l'elenco di tutti gli operatori della catena di produzione biologica e delle autorita' o degli organismi di controllo a cui i suddetti operatori hanno affidato il controllo della loro attivita'.
5. Il certificato di ispezione e' rilasciato in un unico esemplare originale.
Il primo destinatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato di ispezione a fini di informazione dell'autorita' o dell'organismo di controllo conformemente all'art. 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l'indicazione «COPIA», stampata o apposta mediante timbro.
6. Al momento della verifica di una partita, l'autorita' competente dello Stato membro interessato vidima il certificato originale di ispezione nella casella 20 e restituisce il documento alla persona che lo ha presentato.
7. Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita e' stato effettuato in conformita' dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.
Il primo destinatario invia quindi l'originale del certificato all'importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.».
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi.».
- Per i riferimenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della legge 28 luglio 2016, n. 154, si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 21 marzo 2018
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