sostituzione alla guida
Art. 10. Sostituzione alla guida1.I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente.
2.Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'.
2-bis.I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidita' o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidita' o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
3.Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
4.I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile.
5.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.
((5-bis.Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', ai titolari di licenze taxi e' sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
5-ter.Per le finalita' di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attivita' con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.
5-quater.I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.))
2.Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'.
2-bis.I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidita' o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidita' o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
3.Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
4.I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile.
5.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.
((5-bis.Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', ai titolari di licenze taxi e' sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
5-ter.Per le finalita' di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attivita' con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.
5-quater.I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.))
1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2024-06-27, n. 202412981Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 4 LR Lazio n. 58/1993·
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- legge regionale Lazio n. 58/1993·
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2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-24, n. 202300785Provvedimento:Leggi di più...- ampliamento delle licenze·
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- interpretazione delle norme di legge·
- licenza per servizio pubblico non di linea·
- revocazione della sentenza·
- valutazione delle prove
3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-05-18, n. 202301643Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determinazione amministrativa·
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- documentazione della sostituzione alla guida·
- graduatoria per licenze taxi·
- interpretazione estensiva delle norme del bando·
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- onere della prova·
- punteggio per attività lavorativa·
- ricorso amministrativo·
- sostituzione alla guida ex art. 10 legge n. 21/1992
4. CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300007Provvedimento:Leggi di più...- art. 230 bis c.c.·
- art. 2556 c.c.·
- art. 32 del Regolamento comunale·
- art. 60 del D.P.R. 3/1957·
- art. 7 della Legge 21/1992·
- avvalimento collaborazione familiare·
- contratto di conferimento·
- incompatibilità attività lavorativa con autorizzazione·
- revoca autorizzazione noleggio con conducente·
- società in accomandita semplice
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-16, n. 202309008Provvedimento:Leggi di più...- autodenuncia INPS·
- collaboratore familiare·
- compensazione spese di lite·
- concorso pubblico per licenze taxi·
- difetto di istruttoria·
- mancata iscrizione all'albo delle imprese artigiane·
- periculum in mora·
- regolarizzazione contributiva·
- revoca licenza taxi·
- usucapione contributi previdenziali