Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Art. 6.Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea1.Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2.E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988,
n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3.L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale ((, con cadenza almeno mensile,)) che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4.Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.
5.L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6.L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
7.I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
2.E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988,
n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3.L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale ((, con cadenza almeno mensile,)) che accerta i requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4.Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.
5.L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6.L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
7.I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
1. TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-28, n. 202400390Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 legge 21/1992·
- autotutela amministrativa·
- compatibilità con il diritto europeo·
- difetto di istruttoria·
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- graduazione delle sanzioni amministrative·
- legittimo affidamento·
- revoca autorizzazione per servizio di noleggio con conducente (NCC)·
- sede operativa e rimessa nel territorio comunale·
- vincolo territoriale per attività NCC
2. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-21, n. 202403414Provvedimento:Leggi di più...- eccesso di potere·
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3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-08-25, n. 202313440Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera amministrativa·
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4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-16, n. 202300508Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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- violazione regolamento comunale·
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5. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-03-21, n. 202400238Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 comma 2 bis legge quadro 21/1992·
- art. 97 Cost.·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- mancata osservanza fogli di servizio·
- principio di buona amministrazione·
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- principio di partecipazione procedurale·
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- revoca autorizzazione NCC·
- sospensione autorizzazione NCC·
- sospensione patente di guida·
- sostituzione alla guida non autorizzata·
- sostituzione alla guida per motivi di salute·
- sostituzione conducente non autorizzata·
- trasferimento autorizzazione NCC·
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- violazione art. 10 bis legge quadro 21/1992·
- violazione art. 11 legge quadro 21/1992·
- violazione legge quadro 21/1992·
- violazione regolamento comunale