autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 6. Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona1.L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attivita' di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2.All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalita' di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
3.Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' costituire societa' od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attivita' strumentali a quelle istituzionali nonche' di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
4.Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' estendere la sua attivita' anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.
Entrata in vigore il 1 giugno 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi