oneri di motivazione analitica
Art. 5. Oneri di motivazione analitica1.A eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in societa' gia' costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessita' della societa' per il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresi', le ragioni e le finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilita' finanziaria, nonche' di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa.
2.L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalita' da essi stessi disciplinate.
3.L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della societa' o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta ((...)) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287((, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformita' dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilita' finanziaria e alla compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione puo' procedere alla costituzione della societa' o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo)).
4.Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle universita' o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. ((La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale e' tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicita', nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni)).
2.L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalita' da essi stessi disciplinate.
3.L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della societa' o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta ((...)) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287((, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformita' dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilita' finanziaria e alla compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione puo' procedere alla costituzione della societa' o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo)).
4.Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle universita' o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. ((La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale e' tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente e' tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicita', nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni)).
2. TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-04-30, n. 202401567Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- commissariamento di enti locali·
- compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato·
- conformità alle delibere degli enti di governo dell'ambito·
- consultazione pubblica·
- gestione pubblica dei servizi·
- legittimità degli atti commissariali·
- motivazione degli atti amministrativi·
- partecipazione pubblico-privata·
- potere sostitutivo·
- principio di unicità della gestione del servizio idrico·
- progetti finanziati dal PNRR·
- responsabilità erariale·
- servizio idrico integrato·
- tardività del ricorso
3. TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-04-30, n. 202401576Provvedimento:Leggi di più...- affidamento a società mista pubblico-privata·
- annullamento atti amministrativi·
- commissariamento ente pubblico·
- competenza commissario ad acta·
- conformità statuto e patti parasociali·
- consultazione pubblica·
- eccesso di potere·
- gestione servizio idrico integrato·
- inammissibilità del ricorso·
- PNRR e infrastrutture idriche·
- potere sostitutivo del Presidente della Regione·
- principio di unicità della gestione·
- procedura di gara e contenzioso·
- responsabilità erariale·
- sostituzione poteri amministrativi·
- tardività impugnazione atti·
- violazione art. 147 d.lgs. 152/2006
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-18, n. 202303880Provvedimento:Leggi di più...- allestimento stand fieristici·
- amministrazioni pubbliche·
- art. 21 bis L. n. 287/90·
- art. 4 TUSPP·
- attività fieristiche·
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato·
- concorrenza e mercato·
- conflitto di interessi·
- controllo pubblico·
- inammissibilità del ricorso·
- interpretazione delle norme·
- intervento adesivo dipendente·
- legittimazione ad agire·
- organizzazione eventi fieristici·
- partecipazioni societarie·
- razionalizzazione delle partecipazioni societarie·
- ricorso amministrativo·
- TUSPP (Testo Unico sulla Società a Partecipazione Pubblica)·
- tutela della concorrenza·
- violazione delle norme sulla concorrenza
5. TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-04-30, n. 202401562Provvedimento:Leggi di più...- affidamento del servizio idrico integrato·
- annullamento di atti amministrativi·
- commissariamento·
- comunità territoriale idrica·
- consultazione pubblica·
- deliberazioni commissariali·
- eccesso di potere·
- gestione del servizio idrico integrato·
- ius postulandi·
- partecipazione pubblico-privata·
- piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)·
- principi di buona amministrazione·
- responsabilità erariale·
- sostituzione del consiglio comunale·
- tardività del ricorso·
- validità delle deliberazioni commissariali·
- violazione di legge