oggetto
Art. 1. Oggetto1.Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di societa' da parte di amministrazioni pubbliche, nonche' l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in societa' a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2.Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3.Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle societa' a partecipazione pubblica le norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4.Restano ferme:
a)le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano societa' a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
b)le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societa' e a fondazioni.
5.Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle societa' quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonche' alle societa' da esse ((controllate)).
2.Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3.Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle societa' a partecipazione pubblica le norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4.Restano ferme:
a)le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano societa' a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
b)le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societa' e a fondazioni.
5.Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle societa' quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonche' alle societa' da esse ((controllate)).
4. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-11-09, n. 202301247Provvedimento:Leggi di più...- art. 111 Costituzione·
- art. 11 c.p.a.·
- art. 1, comma 3, D. Lgs n. 175/2016·
- art. 2475 bis c.c.·
- art. 29 c.p.a.·
- art. 37 c.p.a.·
- art. 6 C.E.D.U.·
- art. 97 Costituzione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione·
- incompetenza del soggetto che ha agito·
- preclusioni e decadenze·
- principio del giusto procedimento·
- principio di legalità·
- procedimento espropriativo·
- revoca convenzione passaggio a livello·
- rimessione in termini·
- sospensione cautelare·
- violazione art. 21 quinquies L. n. 241/1990
5. TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2024-05-15, n. 202400353Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 del bando di concorso·
- concorso pubblico·
- contraddittorio processuale·
- difetto di motivazione·
- giurisprudenza amministrativa·
- graduatoria di concorso·
- interesse ad agire·
- motivazione della graduatoria·
- pubbliche amministrazioni·
- società in house providing·
- spesa processuale·
- valutazione dei titoli di servizio