Testo delle norme sulla bonifica integrale-art. 1

Testo delle norme sulla bonifica integrale.

Art. 1.

Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attivita' coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o piu' fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.
Entrata in vigore il 4 aprile 1933
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