Testo delle norme sulla bonifica integrale-art. 59
Art. 59.
I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attivita' entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti.
Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprieta' consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.
I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attivita' entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti.
Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprieta' consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.