Testo delle norme sulla bonifica integrale-art. 59

Art. 59.

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attivita' entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprieta' consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.
Entrata in vigore il 4 aprile 1933
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